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Non imponibilità nei porti anche per i subappaltatori

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 ottobre 2020

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Il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72 è applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori, purché le caratteristiche “oggettive” del servizio reso siano riconducibili a quelle agevolabili. Lo ha chiarito la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 501, pubblicata ieri.

Nella risposta sono ribadite le condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72, riferito ai servizi prestati nei porti alla duplice condizione che le operazioni siano svolte nell’ambito portuale e che riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Come descritto dall’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare della non imponibilità, deve trattarsi da un lato di servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti e dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto.

Al riguardo, è rammentata la norma di interpretazione autentica vigente in materia, secondo cui rientrano nel regime di non imponibilità in questione anche i servizi “di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente”.

Le risoluzioni nn. 118/2008 e 226/2008 hanno, altresì, chiarito che il trattamento di non imponibilità può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale, e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, nei termini sopra delineati. Di conseguenza, sarebbe ammissibile l’applicazione del regime di non imponibilità soltanto laddove fosse provata la stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni in argomento a un unico complesso intervento, ancorché rese da soggetti diversi.

Pertanto, se, come avviene nel caso esaminato nella risposta a interpello, le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento, nell’ambito di un’ATI (associazione temporanea di imprese), rientrano “oggettivamente” tra quelle di cui all’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72, la non imponibilità IVA potrà rendersi applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori.

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