L’urgenza non consente alle Dogane di derogare al contraddittorio preventivo
Per i tributi armonizzati è espressamente sancito l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale
Sono nulli gli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale emanati prima del decorso del termine dei 30 giorni dalla notifica o dal rilascio all’operatore del processo verbale di constatazione.
Con la sentenza 29 ottobre 2020 n. 23858, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto al contraddittorio preventivo, chiarendo che, per i tributi armonizzati, non trovano applicazione le ragioni di urgenza idonee a legittimare la notifica dell’avviso prima del decorso del termine dilatorio.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità l’Agenzia delle Dogane, in violazione dell’art. 11 comma 4-bis del DLgs. 374/90, ha notificato all’operatore il processo verbale di constatazione unitamente all’avviso di rettifica, senza ...
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