Per gli appalti «leggeri» conta la gestione del personale
L’appaltatore non deve per forza essere titolare dei mezzi di produzione per la genuinità, purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa
Per la legittimità degli appalti, nei quali risulti preponderante la forza lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. Questo il principio enunciato dalla recente sentenza n. 23615/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha esaminato la genuinità di un contratto di appalto c.d. leggero, perché nella sua esecuzione non venivano impiegati particolari macchinari o capitali ma l’elemento centrale era rappresentato dalle capacità lavorative e dalle conoscenze professionali del personale impiegato.
L’istituto dell’appalto è disciplinato nel nostro ordinamento da due norme fondamentali: la prima è l’art. 1655 c.c., secondo il quale l’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione ...
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