Nella scissione la deduzione per l’affrancamento dell’avviamento segue la partecipazione
L’Agenzia delle Entrate precisa che se l’operazione si perfeziona durante il «periodo di vigilanza», il subentro nella posizione soggettiva segue il criterio specifico
Nel caso in cui una società si scinda, dopo essersi avvalsa dell’opzione per l’affrancamento con imposta sostitutiva del 16% dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio di esercizio su una partecipazione di controllo e però riconducibili al sottostante avviamento, marchi o altre attività immateriali che emergono in sede di bilancio consolidato (c.d. “regime derogatorio indiretto”, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15 della DL 185/2008), la “posizione soggettiva” consistente nel diritto di dedurre extra-contabilmente i maggiori valori affrancati ha una sorte differente a seconda che la scissione sia effettuata quando gli effetti dell’affrancamento sono ancora soggetti a decadenza o quando il “periodo di vigilanza”
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