Agevolazione anti COVID-19 anche per gli accessori di saturimetri e termometri
Coprisonda per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica e sensori a dito per pulsossimetri, costituiscono beni accessori a quelli principali cui si riferiscono. Pertanto la loro cessione sarà soggetta all’aliquota IVA del 5%, posto che i termometri e i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) rientrano fra i beni anti COVID-19 compresi nell’elenco di cui all’art. 124 del DL 34/2020.
Nella risposta n. 56, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ribadisce i criteri per la definizione del principio di accessorietà, indispensabili al fine di verificare se il materiale di consumo sopra descritto possa beneficiare dell’agevolazione riservata ai dispositivi per il contenimento e la gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus.
Richiamando la propria precedente prassi (conforme al dettato dell’art. 12 del DPR 633/72), l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che affinché un’operazione possa dirsi accessoria, è necessario che la stessa:
- integri, completi e renda possibile l’operazione principale;
- sia resa dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale (o da terzi per suo conto e a sue spese) e nei confronti del medesimo cessionario o committente verso cui è resa l’operazione principale.
In ordine al principio di accessorietà, la Corte di Giustizia europea ne ha affermato la sussistenza qualora la prestazione accessoria rappresenti non già un fine a sé stante, “bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (Corte Ue 18 gennaio 2018 causa C-463/16).
In questo senso, il coprisonda monouso da applicare sul termometro timpanico per consentire la misurazione della temperatura corporea o i sensori destinati al monitoraggio della saturazione, possono ritenersi accessori ai beni cui si riferiscono, beneficiando così delle agevolazioni riservate ai beni anti COVID-19.
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