L’incarico di amministratore si presume oneroso, ma il credito non è privilegiato
La Cassazione, nell’ordinanza n. 1673/2021, ha sottolineato come l’incarico di amministratore di una società di capitali abbia natura presuntivamente onerosa, sicché egli, con la relativa accettazione, acquisisce il diritto di essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli: diritto che, peraltro, è disponibile e, pertanto, derogabile da una clausola dello statuto della società che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero che sancisca la gratuità dell’incarico (cfr. Cass. nn. 285/2019 e 15382/2017).
D’altro canto, il vincolo che si istituisce tra l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione e la società di capitali ha natura di rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente: al punto che esso è stato escluso, siccome privo del requisito della coordinazione, dall’ambito di previsione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. n. 345/2020, con l’individuazione della spettanza della cognizione della vertenza relativa all’azione di responsabilità esercitata contro di essi alla sezione specializzata in materia di impresa, a norma dell’art. 3 del DLgs. 168/2003) e, per tale ragione, i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono stati ritenuti pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 1545/2017).
L’eventuale credito dell’amministratore verso la società per i relativi compensi ha natura chirografaria. Esso non è assistito dal privilegio generale stabilito dall’art. 2751-bis n. 2 c.c., non afferendo l’attività in questione a una prestazione d’opera intellettuale, né essendo assimilabile a un contratto d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., non presentandone gli elementi del perseguimento di un risultato e della conseguente sopportazione del rischio. L’opus che l’amministratore si impegna a fornire (ossia l’amministrazione) non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa (cfr. Cass. n. 4769/2014).
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