Studi professionali esclusi dagli sgravi per i contratti di inserimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1767, pubblicata ieri, 27 gennaio 2021, ha chiarito che gli studi professionali non possono fruire degli sgravi previsti per i contratti di inserimento di cui all’art. 54 del DLgs. 276/2003.
È stato così accolto il ricorso proposto dall’INPS, che rivendicava la restituzione della contribuzione agevolata fruita da uno studio in riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di inserimento.
Tale forma contrattuale, diretta a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, ha sostituito il contratto di formazione e lavoro, per poi essere abrogata dalla L. 92/2012.
La relativa disciplina risulta comunque applicabile nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 per effetto del comma 15 dell’art. 1 della citata L. 92/2012.
A fondamento della decisione in commento vi sono essenzialmente due motivazioni: in primo luogo i giudici di legittimità evidenziano che l’elencazione dei beneficiari degli sgravi contributivi contenuta nell’art. 54 del DLgs. 276/2003 è tassativa e in tale elencazione non figurano i datori iscritti negli Albi professionali, e dunque gli studi professionali, che del resto non possono rientrare nella differente categoria delle associazioni professionali, inserita invece nell’elenco.
In secondo luogo lo studio, mediante cui i professionisti esercitano l’attività intellettuale in forma organizzata, non può essere ricondotto alla nozione di impresa, la quale è oggetto di stretta interpretazione e riguarda unicamente chi eserciti professionalmente un’attività economica organizzata.
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