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Integra bancarotta il prelievo dalle casse sociali per compensi all’amministratore senza giustificazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 27 gennaio 2021

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Il prelievo dalle casse sociali di una società in stato di dissesto integra il reato bancarotta per distrazione, se tali somme sono utilizzate come compensi per l’amministratore privi di un’effettiva giustificazione e supportati da una delibera assembleare “pro forma”.
Così, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3191 depositata ieri, ha confermato la condanna del legale rappresentante e socio di maggioranza di una srl, successivamente dichiarata fallita, per il delitto previsto dall’art. 216 del RD 267/42, oltre che per i reati di ricorso abusivo al credito (art. 218 del RD 267/42) e di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).
Per quanto riguarda la contestata distrazione, si trattava della somma di 120.470 euro attribuita a titolo di compenso per la carica di amministratore, in virtù di una delibera assembleare, quando la società già versava in stato di insolvenza.

La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di precisare che integra il reato in esame la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, In tal caso, infatti, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nella sussistenza – an –, non è determinato anche nella sua quantificazione – quantum (Cass. nn. 17792/2017, 50836/2016, 46959/2009).

Per la Cassazione è peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata, ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l’indebito prelievo di somme dalle casse sociali. In altre parole, la circostanza per cui il compenso agli amministratori sia oggetto di regolare delibera da parte degli organi sociali non basta – di per sé – per escludere il delitto contestato.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano motivato sugli elementi che inducevano a ritenere che la delibera assembleare fosse stata adottata solo pro forma, attenendosi peraltro ai principi affermati da questa Corte sulla necessità che la congruità dei compensi liquidati in favore degli amministratori di una società debba essere fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione.

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