Contributi sospesi per il sisma di Ischia da versare in unica soluzione entro il 31 gennaio
Con il messaggio n. 318 pubblicato ieri, l’INPS ha dettato le istruzioni operative in merito alla ripresa dei versamenti contributivi sospesi per il periodo compreso dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 34 del DL 109/2018, a seguito dell’evento sismico del 2017 che ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2021 (in questo caso l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 50 euro). Nell’ipotesi di mancato versamento di due rate, anche non consecutive, decade il beneficio della rateazione.
Inoltre, le aziende che hanno sospeso gli adempimenti saranno tenute a trasmettere entro il 31 gennaio 2021 anche le denunce retributive e contributive. Sul punto, l’Istituto precisa che le dichiarazioni di manodopera agricola riferite ai periodi retributivi fino al mese di marzo 2020 dovranno essere trasmesse utilizzando i flussi DMAG.
Sotto il profilo operativo, le istruzioni riguardano diverse tipologie di soggetti: aziende con dipendenti; artigiani e commercianti; committenti e professionisti tenuti al versamento alla Gestione separata; aziende agricole assuntrici di manodopera; lavoratori agricoli autonomi; aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica; datori di lavoro domestico.
In particolare, per la compilazione del modello F24, le aziende con dipendenti devono utilizzare il codice contributo “DSOS” ed esporre la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”. Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi.
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