Opposizione e revocatoria della scissione concorrono
La Cassazione ribadisce la praticabilità dell’azione revocatoria della scissione, anche alla luce della posizione assunta dalla Corte di Giustizia Ue
La Cassazione, con la sentenza n. 2153, depositata ieri, dopo avere atteso l’intervento in materia della Corte di Giustizia Ue, direttamente rilevante sulla decisione, conferma la concorrente ammissibilità dell’opposizione alla scissione, ex art. 2503 comma 2 c.c. (richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter comma 5 c.c.), e dell’azione revocatoria (o actio pauliana), ex artt. 2901 c.c. e 66 del RD 267/1942, non ostando all’esercizio di questa azione né il sistema endoprocedimentale, che prevede la possibilità di opposizione preventiva all’efficacia dell’atto pubblico di scissione, né la previsione di solidarietà limitata ai valori patrimoniali trasferiti disposta a favore del creditore, né la preclusione delle impugnazioni di invalidità dell’atto
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