Per il differimento delle domande CIG COVID-19 scadute necessario un chiarimento dell’INPS
Con la circ. n. 5 diffusa ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce un riassunto delle principali problematiche sorte con le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) e analizzate nel corso del 28° Forum Lavoro/Fiscale.
Tra le misure di maggior rilievo introdotte dalla legge di bilancio 2021 trovano spazio le agevolazioni contributive e in particolare gli esoneri per l’assunzione di giovani under 36 (art. 1 commi 10-15) e di donne (art. 1 commi 16-19).
Sulla questione, tuttavia, la Fondazione si domanda se circoscrivere gli esoneri contributivi legati all’assunzione di personale solo a specifiche categorie (giovani e donne), seppur meritevole di una maggiore tutela, possa essere ragionevole considerato che la perdita dei posti di lavoro, a seguito dell’emergenza sanitaria, riguarderà la generalità di lavoratori.
Secondo la Fondazione sarebbe più opportuno, invece, intervenire con misure che possano garantire ai datori di lavoro una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, in modo tale da rendere le aziende più produttive e competitive.
Con la circolare viene affrontata anche la misura introdotta dal comma 10-bis dell’art. 11 del DL 183/2020 (Milleproroghe), che prevede il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Sul punto, la Fondazione Studi ritiene necessario un chiarimento dell’INPS con riguardo alle procedure, visto che, nel corso del 2020, si sono susseguite diversi interventi normativi e di prassi attinenti ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.
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