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Esportazione dei vaccini anti COVID-19 solo con autorizzazione

/ REDAZIONE

Sabato, 13 marzo 2021

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Dalla data odierna sino al prossimo 30 giugno 2021 sarà necessaria una specifica autorizzazione per l’esportazione dei vaccini contro il coronavirus classificati con codice NC 3002 20 10, nonché delle “sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, attualmente classificate ai codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90”.

La disposizione, contenuta nel regolamento 11 marzo 2021 n. 442, pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata adottata dalla Commissione Ue alla luce della “situazione critica” attualmente in essere e, in particolare, al fine di scongiurare il rischio che i vaccini anti COVID-19 prodotti o confezionati nell’Unione siano esportati “in potenziale violazione degli impegni contrattuali” assunti dalle case farmaceutiche.

È previsto, tuttavia, un esonero dalla richiesta di autorizzazione preventiva nei casi previsti dall’art. 1 n. 9 del regolamento 2021/442. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle esportazioni verso Paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco “COVAX AMC”, di quelle nei confronti degli Stati dei Balcani occidentali impegnati nel processo di integrazione con l’Unione o delle esportazioni effettuate nel contesto di una “risposta umanitaria di emergenza”.

Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute:
- a trattare le richieste di autorizzazione di esportazione “appena possibile”, emettendo un progetto di decisione “entro due giorni lavorativi” (eccezionalmente prorogabili di ulteriori due giorni lavorativi) dalla data di ricezione delle informazioni da parte del richiedente;
- a notificare immediatamente la richiesta e il progetto di decisione alla Commissione europea.

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