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NOTIZIE IN BREVE

Non tassabili i contributi COVID-19 erogati ai mandatari della riscossione di diritti d’autore

/ REDAZIONE

Martedì, 16 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 173 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella previsione di esclusione da tassazione, ex art. 10-bis del DL 137/2020, anche i contributi erogati da un Ente pubblico economico nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con lo stesso Ente, al fine di sostituire o integrare il reddito dei mandatari, la cui attività è stata fortemente compromessa per effetto dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Il citato art. 10-bis ha infatti stabilito, in via generale, che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Qualora l’Ente abbia applicato sui contributi erogati la prevista ritenuta a titolo di acconto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il sostituto d’imposta: deve restituire ai percettori l’importo trattenuto; potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto d’imposta dovrà quindi evidenziare l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

Per quanto riguarda la compilazione della Certificazione Unica 2021, l’Agenzia chiarisce che, nella parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, deve essere indicato:
- nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l’ammontare lordo del contributo erogato;
- al punto 6, il codice 8 relativo al caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- al punto 7, tra le altre somme non soggette a ritenuta, l’ammontare lordo del contributo corrisposto.
Le ritenute non devono invece essere indicate nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto d’imposta.

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