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NOTIZIE IN BREVE

Notaio responsabile se non informa l’acquirente che la sentenza di usucapione non è definitiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 marzo 2021

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Con la sentenza n. 7283, pubblicata ieri, la Cassazione ha statuito che è responsabile il notaio che, nella stipula di un atto di compravendita, si limiti a riferire che il venditore ha acquistato il proprio diritto per usucapione, senza informare l’acquirente circa il fatto che l’usucapione era dichiarata con sentenza di primo grado che era stata oggetto di impugnazione e non portava l’attestazione circa il suo passaggio in giudicato.

Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile, infatti, è tenuto ad adempiere con la diligenza qualificata ex artt. 1176 comma 2 c.c. e 2236 c.c. e al dovere di consiglio, che si fonda sulla clausola generale di buona fede oggettiva di cui all’art. 1175 c.c.

In virtù di tali obblighi, il notaio era tenuto:
- ad acquisire, presso la conservatoria dei registri immobiliari, informazioni circa il carattere definitivo o meno del titolo giudiziale trascritto poiché, anche in assenza di trascrizione dell’atto di appello, il professionista può e deve verificare se la sentenza di primo grado sia passata in giudicato;
- ad informare le parti circa la definitività o meno del titolo di acquisto dell’immobile, in quanto tale informazione presuppone conoscenze tecniche e annotazioni specifiche sul titolo giudiziario e non è alla portata di tutti, non potendo l’uomo medio prefigurarsi il “rischio giuridico” connesso all’acquisto di un immobile usucapito con sentenza non passata in giudicato.

Il notaio, dunque, avrebbe dovuto verificare la stabilità della sentenza che accerta l’usucapione o, quantomeno, provare di aver informato le parti del significato da attribuire all’assenza di trascrizione dell’atto di appello a fronte della trascrizione della sentenza di primo grado non passata in giudicato.

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