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Confermata la rilevanza IVA delle somme pattuite in via transattiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 179 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento IVA delle somme pattuite nell’ambito di un accordo transattivo.
Nel caso specifico, l’accordo era stato stipulato in esito a un procedimento di mediazione e una delle parti si era impegnata, tra l’altro, a versare una somma a tacitazione e stralcio di tutte le domande proposte in giudizio.

L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette a IVA anche le prestazioni che si risolvono in un obbligo di non fare o permettere, purché, come evidenziato sia dalla giurisprudenza unionale che da quella nazionale, esse si collochino all’interno di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, per cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (cfr. Cass. 20233/2018 e Corte di Giustizia Ue, causa C-263/15).

Nel caso in esame, dunque, in linea con quanto affermato nella recente risposta a interpello n. 145/2021, l’Agenzia ritiene che debba considerarsi integrato il presupposto oggettivo ai fini IVA, in quanto tra l’assunzione dell’obbligo di non fare, che si sostanzia nella rinuncia alle liti, e l’erogazione della somma pattuita sussiste un nesso sinallagmatico.

Tale conclusione, evidenzia l’Agenzia, non risulta in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Ue relativa alla causa C-215/94, la quale ha escluso la rilevanza IVA dell’indennità corrisposta ai produttori di latte per l’abbandono della produzione lattiera. Detta esclusione, infatti, si fondava essenzialmente sulle finalità di interesse generale alla base dell’erogazione dell’indennità.

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