Riposo giornaliero determinabile considerando insieme tutti i contratti
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza pubblicata ieri, resa nella causa C-585/19, si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale superiore di Bucarest, affermando che l’art. 2 punto 1 e l’art. 3 della direttiva 2003/88/Ce devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.
Le citate norme stabiliscono rispettivamente che per orario di lavoro debba intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 2 punto 1) e che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” (art. 3).
Tra le motivazioni fornite, i giudici comunitari evidenziano che, in caso di stipula di più contratti tra un lavoratore e lo stesso datore di lavoro, i periodi di riposo che si riferiscono a un determinato contratto singolarmente considerato potrebbero costituire orario di lavoro nell’ambito di un altro contratto firmato tra le stesse parti, conclusione che risulta inaccettabile considerato che la nozione di “orario di lavoro” e quella di “periodo di riposo” non sono sovrapponibili, ma anzi si escludono a vicenda.
In relazione al caso di più rapporti di lavoro stipulati dal lavoratore con diversi datori di lavoro, che non è invece stato posto all’attenzione della Corte Ue, si ricorda che, come evidenziato dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 8/2005, anche in questa ipotesi il lavoratore ha diritto in riferimento alla pluralità dei rapporti al periodo di riposo giornaliero, il cui esercizio presuppone la comunicazione ai singoli datori di lavoro dell’ammontare delle ore in cui la prestazione può essere resa nel rispetto dei limiti legali di orario previsti in materia.
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