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NOTIZIE IN BREVE

Per l’autobetoniera, bonus investimenti 4.0 sulla sola componente «betoniera»

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 189, l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che, con riferimento a un’autobetoniera, il credito d’imposta nella misura del 40% di cui all’art. 1 comma 189 della L. 160/2019 è applicabile al costo riferibile alla sola componente “betoniera” e non anche alla componente “autoveicolo” (si veda anche la precedente risposta interpello n. 544/2020).

Nel caso di specie, gli investimenti hanno a oggetto “autobetoniere o autobetoniere con pompa”, mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. “autotelaio”) e da una componente “macchina” (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. “betoniera”) o dall’insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. “betoniera con pompa” o “betonpompa”).

Viene rilevato che nell’ambito del primo gruppo di beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a) della c.d. “Direttiva Macchine”; devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/Ce.
Pertanto, la sola componente “betoniera” o “betoniera con pompa” rientra nel suddetto Allegato A.

Si ricorda che l’applicazione del credito d’imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Inoltre, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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