Retroattivo il raddoppio dei termini da paradisi fiscali
La Cassazione vanifica di fatto l’irretroattività della presunzione
Coloro i quali sono stati inclusi nella c.d. Lista Falciani, o in altre Liste (si pensi alla Pessina, o a quella di Vaduz), in base a quanto emerge dalla più recente giurisprudenza di legittimità rischiano di vedersi attribuito lo status di evasori, senza (o quasi) poter fornire la prova contraria.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7957 depositata ieri, afferma a chiare lettere che, se è vero che la presunzione dell’art. 12 del DL 78/2009 ha valenza sostanziale dunque è irretroattiva, sono di fatto soggetti al principio del tempus regis actum le norme in tema di raddoppio dei termini di accertamento (per dirla con parole meno eleganti c’è la retroattività).
La ratio decidendi alla base della sentenza è a dir poco rigorosa e, a nostro avviso, lesiva della difesa.
Si conferma
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