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Indennità del decreto Sostegni in automatico o con domanda entro il 30 aprile 2021

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 marzo 2021

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L’INPS, con il messaggio n. 1275 pubblicato ieri, ha fornito le prime indicazioni su due misure contenute nel decreto “Sostegni”: l’indennità una tantum ex art. 10 del DL 41/2021 e la semplificazione NASpI ex art. 16 del DL 41/2021. Le informazioni sono rese dall’Istituto in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

L’indennità una tantum ex art. 10 comma 1 del DL 41/2020 è destinata ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020. Chi ne ha già usufruito non deve presentare una nuova domanda, poiché la stessa sarà erogata dall’Istituto con le modalità già indicate dai beneficiari per i pagamenti già erogati.

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ex art. 10 commi 2, 3, 5 e 6 del DL 41/2021 è invece a favore delle citate categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari di tali indennità. Ai fini dell’accesso, i potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro il 30 aprile 2021.

L’INPS sottolinea che l’art. 10, comma 3, lett. a), del decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Per quanto riguarda invece la semplificazione NASpI, il decreto prevede che per tali indennità di disoccupazione concesse dal 23 marzo 2021(data di entrata in vigore del DL 41/2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dunque, fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

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