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NOTIZIE IN BREVE

Tassazione separata per i compensi di produttività derivanti da contrattazione collettiva pubblica

/ REDAZIONE

Martedì, 30 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 223 pubblicata ieri, 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile la tassazione separata in relazione ai “compensi incentivanti la produttività” erogati in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente”, cioè in presenza e in attuazione di un contratto collettivo di un Ente pubblico economico.

In tal caso, infatti, si rientra tra le cause di carattere giuridico previste dall’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR per le quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti (analogamente a norme legislative, sentenze o provvedimenti amministrativi sopravvenuti).

In presenza di tali “cause giuridiche” non deve quindi essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti, per valutare se il ritardo può o meno essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, indagine invece necessaria quando il ritardo è determinato da “circostanze di fatto”.

Qualora sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, l’Ente pubblico datore di lavoro, il singolo dipendente o ex dipendente può presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, entro il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR 602/73.

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