Amministratori responsabili per i due anni solari ante liquidazione
Per effetto dell’art. 36 comma 4 del DPR 602/73, le responsabilità previste dalla norma per i liquidatori di soggetti IRES sono estese agli amministratori “che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8886 di ieri, ha sancito che rilevano a tal fine i periodi d’imposta così come intesi dal TUIR (che di norma coincidono con l’anno solare), senza che si debba guardare anche al frazionamento del periodo d’imposta in caso di liquidazione.
Sul punto, il vigente art. 182 del TUIR prevede infatti che, in caso di liquidazione, il periodo d’imposta venga frazionato, “scorporando” il periodo dell’anno ante liquidazione dal restante. Ma, rammentano i giudici, “tale considerazione frazionata assume rilevanza esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi gravanti sul liquidatore (che risultano duplicati e differenziati), nella prospettiva della netta divaricazione (necessaria per assicurare il diverso trattamento fiscale previsto dalla legge) tra le attività e le passività esistenti al momento di scioglimento dell’ente e quelle determinatesi pendente liquidazione”.
Per il resto, i periodi di imposta rimangono unitari, quindi se nel 2021 la società viene messa in liquidazione, il biennio rilevante ai fini della responsabilità è il 2019-2020.
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