Per gli operai agricoli l’aliquota contributiva aumenta al 29,50%
Con la circ. n. 52 pubblicata ieri, 1° aprile 2021, l’INPS ha reso note le aliquote contributive applicate, per l’anno 2021, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che l’art. 3 comma 1 del DLgs. 146/97 prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, siano elevate ogni anno di uno 0,20%, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% (a cui si aggiunge l’incremento dello 0,30% ex art. 1 comma 769 della L. 296/2006).
Pertanto, per l’anno 2021, l’aliquota contributiva per i suddetti soggetti è fissata nella misura complessiva del 29,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, nella circolare in commento si fa rinvio alle disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
Viene confermata anche per l’anno 2021, al 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore), l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
Non hanno subìto variazioni le aliquote INAIL (10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro) e le agevolazioni per zone tariffarie (75% per i territori particolarmente svantaggiati e 68% per i territori svantaggiati).
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