Prime istruzioni INPS per le domande di reddito di emergenza
Con il messaggio n. 1378/2021 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le prime istruzioni per le domande del reddito di emergenza (REM) ex DL 34/2020, alla luce delle novità introdotte dall’art. 12 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”).
In particolare, il DL “Sostegni” riconosce tre quote di REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 – da richiedere all’INPS entro il prossimo 30 aprile – ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, di specifici requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.
Le tre mensilità possono essere riconosciute anche a coloro che tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 hanno terminato la fruizione delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL, purché possiedano un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 30.000 euro.
Le mensilità saranno erogate in tre quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, nel messaggio in argomento si precisa che ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 41/2021, il REM può essere richiesto all’INPS entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
In particolare, la domanda deve essere presentata esclusivamente on line tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, oppure recandosi presso gli Istituti di patronato, inoltrando la domanda tramite i servizi telematici in dotazione a questi ultimi.
La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021 e il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
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