Pertinenze fuori dal calcolo delle unità per il superbonus a un solo proprietario
Le unità non possono essere più di quattro, ma le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate
Al fine della spettanza del superbonus del 110%, l’immobile interamente posseduto da una persona fisica (o da persone fisiche proprietarie pro indiviso), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, deve essere composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Al fine del computo delle unità immobiliari (che non possono essere superiori a quattro), le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 242 pubblicata ieri, confermando quanto evidenziato su Eutekne.info (si veda “Ammessi al superbonus gli immobili di un solo proprietario” del 13 gennaio 2021).
Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte all’art. ...