Codici tributo per prolungare di cinque anni il regime degli impatriati
Con risoluzione n. 27 di ieri, 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi previsti ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime dei lavoratori impatriati, ai sensi dell’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 14 settembre 2015 n. 147.
Si ricorda che tale norma prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3-bis.
I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
In base al provv. n. 60353/2021 l’importo deve essere versato mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. n. 147/2015.
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (vale a dire entro il 30 agosto 2021).
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), la ris. n. 27/2021 ha quindi istituito i codici:
- “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
- “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
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