Plafond per il rappresentante fiscale nominato post Brexit
Con risposta a interpello n. 260, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente in merito al mantenimento del c.d. “plafond” per gli esportatori abituali che posseggono il diritto a beneficiarne, anche a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea dal 1° gennaio 2021 per effetto della Brexit.
Viene, tra l’altro, ribadito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito, anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72) oltre alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia (ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2021).
Nel caso di specie, la società del Regno Unito, che nel 2020 si avvaleva dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, a decorrere dal 2021 ha nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Si interrogava, pertanto, in merito al trasferimento del plafond IVA dal numero d’identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale successivamente nominato.
Come già indicato in precedenti documenti di prassi, il beneficio del plafond spetta anche quando a effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (identificati sia direttamente che mediante rappresentante fiscale; R.M. n. 102/1999 e risposta a interpello n. 1/2021).
Stante anche il principio di continuità che regola il trasferimento del plafond nelle operazione straordinarie, è possibile concludere, secondo l’Agenzia delle Entrate, che il rappresentante fiscale della società stabilita nel Regno Unito possa utilizza il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.
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