Il rilascio di fondi non dedotti non determina sopravvenienze attive
Il regime impositivo è strettamente connesso con il trattamento fiscale dell’accantonamento al fondo
Una lettura non contestualizzata di due ordinanze della Corte di Cassazione ha, negli anni scorsi, fatto emergere qualche dubbio in merito alla non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dal rilascio dei c.d. fondi tassati.
È, invece, indubbio che tassare l’utilizzo a fronte di un costo deducibile o la liberazione del fondo a fronte della già avvenuta tassazione dell’accantonamento con cui il fondo è stato creato rappresenta una evidente ingiustificata doppia tassazione dello stesso reddito. A norma dell’art. 67 del DPR n. 600/73, nonché dell’art. 163 del TUIR, la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto. La portata di tali disposizioni è di carattere generale ed è volta a impedire che si generi un fenomeno di
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41