Riserva negativa dei derivati sempre irrilevante ai fini ACE
La risposta a interpello n. 284 di ieri, 23 aprile 2021, ha chiarito che l’irrilevanza per il calcolo del patrimonio netto agevolabile ai fini dell’ACE della riserva per la copertura dei flussi finanziari attesi dei derivati di copertura è tale anche nelle situazioni in cui sono stati emessi nuovi derivati correlati a nuovi finanziamenti “coperti”, in un piano di ristrutturazione delle passività aziendali.
In questo contesto, la riserva è stata mantenuta in bilancio in quanto si è ritenuto che si fosse in presenza di una mera sostituzione dell’elemento coperto (il finanziamento originario) con un altro strettamente correlato al primo (in quanto utilizzato per il rimborso del finanziamento originario, nonché di una parte del fair value negativo del derivato originario), e che non si versasse nel caso della cessazione dei flussi finanziari dell’elemento coperto (in quanto il nuovo finanziamento genera interessi).
Ne consegue una sostanziale continuità della passività oggetto di rinegoziazione, alla quale si accompagna una parallela continuità nell’iscrizione della riserva, considerata irrilevante ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto previsto dall’art. 11 del DM 3 agosto 2017.
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