Nell’amministrazione straordinaria non c’è l’obbligo di presentare il piano industriale
La mancanza del piano non esclude il compenso del professionista
Le grandi imprese insolventi per le quali siano perseguibili la prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività, al fine di conservarne il patrimonio produttivo, possono accedere all’amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/1999. L’iniziativa per l’avvio della procedura concorsuale può essere assunta non solo dall’imprenditore, ma anche dai creditori, dal pubblico ministero o, d’ufficio, dal tribunale.
La particolare disciplina della legittimazione attiva rappresenta una delle motivazioni per le quali la legge non prevede alcuna sanzione per il caso in cui l’imprenditore non rispetti i precetti dell’art. 5 comma 1 del succitato DLgs. e, quindi, non provveda a esporre le cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, nonché a segnalare ...
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