Somme erogate per ingiusta detenzione irrilevanti dal punto di vista fiscale
Con la risposta a interpello n. 295, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime fiscale delle somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell’errore giudiziario.
In via preliminare, si osserva che entrambi gli istituti non possiedono natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato.
Tali somme, quindi, assumono in ogni caso il diritto a un adeguato ristoro di carattere patrimoniale, il cui contenuto non è costituito dalla somma aritmetica delle diverse voci di danno, ma dalla corresponsione di una somma compensativa che tenga conto non solo di componenti patrimoniali, ma altresì di componenti diverse che risultano più difficilmente quantificabili con il ricorso a criteri di tipo risarcitorio.
Del resto, la possibilità di utilizzare anche criteri di tipo risarcitorio nella quantificazione della riparazione non esclude la possibilità che il giudice utilizzi nella liquidazione dell’indennizzo un criterio esclusivamente equitativo, basato su parametri logici, razionali e trasparenti.
Muovendo da questi presupposti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione che l’istituto della riparazione per errore giudiziario non siano riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 2 del TUIR, per il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimenti di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Si conclude, quindi, che le somme erogate in esecuzione di pronunce di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione e per errore giudiziario non si considerano fiscalmente rilevanti.
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