Doppia imposta ipotecaria per la donazione di terreni a due fratelli
L’atto con cui un soggetto dona, a ciascuno dei suoi due fratelli, la titolarità separata di alcuni terreni, configura un atto contenente due donazioni e pertanto, sconta l’imposta ipotecaria calcolata autonomamente su ogni donazione. Di conseguenza, se l’imposta proporzionale dovuta su una delle due donazioni non supera la misura minima (nel caso di specie l’imposta sul trasferimento di uno dei terreni era pari a 14,80 euro), essa è comunque dovuta nella misura di 200 euro, mentre sull’altro trasferimento è dovuta l’ulteriore imposta proporzionale del 2% (che nel caso di specie risultava pari a 217,62 euro), per un totale di 417,62 euro.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 298, pubblicata ieri.
L’Agenzia non accoglie la tesi proposta dall’istante che ipotizzava (facendo applicazione dei chiarimenti resi nella circ. n. 18/2013, § 1.5) di poter calcolare le imposte ipotecarie proporzionali dovute sulle due donazioni, applicando l’aliquota del 2% ai valori degli immobili, per, poi, sommarle e valutare se il totale di esse superasse la misura minima di 200 euro (applicando, quindi, un’imposta totale di 232,42 euro).
Ma l’Amministrazione afferma che tale soluzione sarebbe applicabile solo ove la donazione fosse unica (ovvero, come affermato nella circ. 18/2013, nel caso dell’atto “contenente un unico negozio che comporti il trasferimento contestuale tra le medesime parti di una pluralità di beni”, che ricade nell’art. 23 del DPR 131/86), mentre, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una ipotesi di atto contenente più disposizioni tra loro autonome che, ex art. 21 comma 1 del DPR 131/86, vanno soggette ad imposizione come atti distinti.
Pertanto, su ogni donazione deve essere calcolata l’imposta proporzionale dovuta applicando l’aliquota del 2% e per ogni singola donazione che non raggiunga l’imposta minima, questa deve essere applicata nella misura di 200 euro ex art. 18 del DLgs. 347/90.
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