Locazione di terreni agricoli per impianti eolici con registro allo 0,50%
La locazione ultranovennale di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici sconta l’imposta di registro dello 0,50%, a norma dell’art. 5 comma 1, lett. a) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, atteso che, la nozione di “fondo rustico” cui fa riferimento la citata norma coincide con quella di “terreno agricolo”.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 299, pubblicata ieri.
La risposta si sofferma sul regime del solo contratto di locazione ultranovennale dei terreni destinati all’impianto eolico e riprende i principi enunciati in precedenti documenti concernenti gli impianti fotovoltaici, come, ad esempio, la circ. n. 36/2013 e la ris. n. 112/2009, in cui era stato chiarito che “la costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale «area edificabile», in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell’area interessata, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici”.
Pertanto, se la locazione ha ad oggetto un fondo rustico, trova applicazione l’imposta di registro dello 0,50%.
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