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Sospensione per domicilio digitale non comunicato da pubblicare nell’Albo sul sito dell’ODCEC

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 aprile 2021

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La delibera con la quale è assunto il provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale dev’essere notificata nei confronti dei soggetti aventi titolo, ovvero all’interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento.
Lo ha chiarito il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 58/2021, precisando anche che il Consiglio dell’Ordine dovrà pubblicare nell’Albo presente sul sito dell’Ordine territoriale, a tutela dei terzi, lo stato di sospeso dell’iscritto, dato che il professionista destinatario del provvedimento rimarrà sospeso dall’esercizio professionale fino a quando non darà comunicazione del proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza.

Nel dettaglio, il Consiglio nazionale ha prima di tutto ricordato che, in base all’art. 37 comma 1 lett. e) del DL n. 76/2020, che ha modificato l’art. 16 comma 7-bis del DL 185/2008, al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale all’Albo o Elenco, il Collegio od Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Albo o Elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

Tale sanzione, secondo quanto riferito dallo stesso CNDCEC nell’informativa n. 143/2020, che recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota n. 186506/2020, ha natura amministrativa e non disciplinare. Pertanto, sarà il Consiglio dell’Ordine e non il Consiglio di disciplina a disporre la sospensione dall’Albo nei confronti degli iscritti (si veda “Sospensione per domicilio digitale non comunicato con natura amministrativa” del 1° aprile).

Confermando quindi la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell’art. 16 del DL 185/2008, il CNDCEC osserva che la norma applicabile è la L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché le norme dell’Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall’albo. Non trova applicazione, invece, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, posto che il provvedimento di sospensione in oggetto non ha natura disciplinare.

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