IVA agevolata per le cessioni di auto al familiare del disabile privo di reddito
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% in relazione alla cessione di un’autovettura, il soggetto disabile minorenne che non possegga redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche qualora questi sia, a sua volta, privo di reddito. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 335, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La questione posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguardava un minore, riportante una grave limitazione alla capacità di deambulare, il quale risultava a carico del padre, disoccupato, sulla base della certificazione unica 2020 rilasciata a quest’ultimo, relativa all’unico mese lavorato nell’anno 2019.
Ai sensi del n. 31) della Tabella A Parte II allegata al DPR 633/72, possono beneficiare dell’aliquota IVA al 4%, tra l’altro, le cessioni degli autoveicoli indicati nella norma, ceduti ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione) o “ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.
Nel caso di specie, il fatto che il minore sia “fiscalmente a carico” del padre risulta dalla certificazione unica del genitore; ricorrono, quindi, le condizioni per beneficiare dell’agevolazione. Al fine di provare tale requisito, come già chiarito nella ris. n. 66/2006, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a 4.000 euro, in alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi del familiare che ha a proprio carico il portatore di handicap, è comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000.
Va infine sottolineato che la vettura acquistata con aliquota agevolata può essere intestata, alternativamente, al disabile, se titolare di reddito proprio, o al soggetto di cui il disabile sia a carico (ris. n. 4/2007).
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