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Danno biologico rivalutato con decorrenza 1° luglio 2020

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 maggio 2021

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Con la circ. n. 14 pubblicata ieri, facendo seguito al DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021 n. 60, l’INAIL ha reso noto di aver rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2020, gli importi del danno biologico erogati dallo stesso Istituto assicuratore ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000 e successive modificazioni.

Si ricorda che il citato DM 60/2021 ha fissato nella misura pari a 0,5%, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT, la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico a decorrere dal 1° luglio 2020.

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda sia i ratei di rendita maturati, sia gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.

Nel dettaglio, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione dell’anno 2019. Tali importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

Invece, per gli indennizzi in capitale la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

La liquidazione degli importi rivalutati a seguito del DM 25 marzo 2021 n. 60 saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento.

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