Tassazione separata per gli arretrati se il ritardo non è fisiologico
Con la risposta a interpello n. 353 pubblicata ieri, 18 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi ad anni precedenti, dovuto al cambiamento del sistema di valutazione e alla diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (smart working) a causa dell’emergenza sanitaria, non è da considerarsi fisiologico e pertanto trova applicazione il regime di tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR.
Nel caso in esame, la Regione istante non ha potuto procedere, nel corso del 2020 (anno in cui dovevano essere erogate in via ordinaria le somme in argomento), alla liquidazione dei premi correlati alla performance 2019 (organizzativa e individuale) e al premio individuale previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale (CCRL) per il 2019.
Ciò in quanto, a causa della riorganizzazione lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria, si sono allungati i tempi per l’adozione degli atti che concorrono a formare il ciclo di gestione della performance e, di conseguenza, il documento di validazione dell’Organismo indipendente di valutazione è stato acquisito solo in data 24 dicembre 2020, quando non c’erano più i tempi tecnici per erogare tali emolumenti entro il 10 gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia, che conferma la tesi dell’istante, il ritardo non è considerato fisiologico in quanto il dilatarsi della tempistica di erogazione, rispetto agli anni precedenti, trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti.
Pertanto, tali somme, erogate nell’anno 2021, devono essere assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati, non concorrendo alla tassazione IRPEF ordinaria.
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