Installazione della videosorveglianza solo dopo l’autorizzazione
L’Ispettorato del Lavoro ricorda che l’installazione dell’impianto preventiva all’ottenimento dell’autorizzazione comporta la responsabilità penale
L’azione penale per l’accertamento della violazione dell’art. 4 della L. 300/1970 non può subire condizionamenti dall’eventuale procedura amministrativa, precedentemente instaurata, finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Questo quanto emerge dal parere n. 797/2021 con il quale l’INL ha fornito indicazioni operative per le ipotesi in cui, già dalla documentazione allegata all’istanza, emergano elementi da cui si desuma una possibile violazione della citata disposizione.
L’art. 4 della L. 300/1970 prevede che gli strumenti audiovisivi e non solo, dai quali derivi una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere impiegati a condizione che ricorra una giustificazione
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