Cessione di apparecchi di intrattenimento con base imponibile ampia
Il corrispettivo “una tantum” che il produttore degli apparecchi di intrattenimento (c.d. “apparecchi AWP”) corrisponde – ex art. 27 comma 3 del DL 4/2019 – all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) per il rilascio del nulla-osta relativo alla distribuzione degli apparecchi medesimi (c.d. “NOD”), se riaddebitato all’acquirente, concorre alla formazione della base imponibile della cessione degli AWP, sempre che da un punto di vista contrattuale tale riaddebito possa qualificarsi come “onere verso terzi accollato al cessionario”. È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 357, pubblicata ieri.
Nel citato documento di prassi viene in primo luogo affermato come la somma dovuta per il rilascio del “NOD” costituisca un onere amministrativo, imposto al produttore degli apparecchi, in relazione al quale il legislatore non ha riconosciuto alcun diritto di rivalsa in capo ai soggetti che sopportano il predetto onere.
Pertanto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento IVA del riaddebito di tale somma da parte dei produttori degli apparecchi di intrattenimento agli acquirenti degli stessi, occorrerà esaminare i rapporti negoziali intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione di acquisizione dei predetti apparecchi.
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che nelle ipotesi in cui il riaddebito all’acquirente della somma corrisposta dal produttore per il rilascio del NOD possa contrattualmente qualificarsi quale “onere verso terzi accollato al cessionario”, la medesima somma concorrerà alla formazione della base imponibile della cessione degli apparecchi di intrattenimento (determinata ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72).
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