Servizio di «shared payment» in esenzione IVA
Con la risoluzione n. 35/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il servizio di pagamento condiviso (c.d. “shared payment”) tra le operazioni di natura finanziaria esenti da IVA.
Nel caso esaminato, una società offre ai venditori di beni e servizi (merchant) e ai loro clienti un servizio di pagamento via internet che permette di dividere l’importo di una transazione su diverse carte di credito/debito intestate a soggetti diversi.
In sintesi:
- il cliente acquista dal merchant un bene/servizio e subisce l’addebito di un terzo dell’importo totale del corrispettivo, mentre la parte restante viene addebitata in due tranche nell’arco dei 60 giorni successivi;
- la società acquista pro soluto la restante parte del credito commerciale dal venditore, rappresentato dai due terzi del corrispettivo, a un prezzo pari al suo valore nominale, senza applicazione di alcun tasso d’interesse o di sconto, ma soltanto di una commissione a carico del venditore.
L’Agenzia ritiene che allo schema negoziale descritto possano applicarsi i chiarimenti già forniti riguardo al servizio di factoring (ris. nn. 32/2011 e 139/2004).
Si osserva, in particolare, che nell’ambito dell’operazione descritta:
- la società assume la titolarità del credito;
- il merchant ottiene la trasformazione del credito in attività liquide prima della sua scadenza naturale o comunque prima della data di presumibile incasso;
- la commissione è quantificata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l’aliquota è negoziata con il venditore al momento del convenzionamento, tenendo conto di alcuni fattori, tra cui il rischio di insoluto e il volume d’affari del merchant.
Considerate le caratteristiche dell’operazione, dunque, il servizio di “shared payment” (il cui corrispettivo è rappresentato dalla commissione addebitata al venditore) viene ricondotto tra quelli di natura finanziaria di cui all’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, per i quali è previsto il regime di esenzione IVA.
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