Azione dei creditori sociali con il dubbio concordato preventivo
Secondo taluni sussisterebbero i margini per riconoscere la legittimazione agli organi della procedura
Ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Nulla si dice con riguardo al concordato preventivo, soprattutto in relazione all’esercizio dell’azione dei creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c.
Se ne è desunta l’impossibilità di trasferire tale azione in capo agli organi della procedura, senza che possa presentare rilievo, in particolare, il disposto dell’art. 184 del RD 267/1942, ai sensi del quale “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese ...
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