ACCEDI
Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Azione dei creditori sociali con il dubbio concordato preventivo

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 27 maggio 2021

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Nulla si dice con riguardo al concordato preventivo, soprattutto in relazione all’esercizio dell’azione dei creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c.

Se ne è desunta l’impossibilità di trasferire tale azione in capo agli organi della procedura, senza che possa presentare rilievo, in particolare, il disposto dell’art. 184 del RD 267/1942, ai sensi del quale “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU