In Gazzetta il decreto attuativo sulla sugar tax
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 12 maggio 2021, che definisce la modalità attuative dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”).
L’art. 1 commi 661-676 della L. 160/2019, ha istituito l’imposta, che, per effetto del rinvio operato dall’art. 1 comma 1086 della L. 178/2020, troverà applicazione dal 1° gennaio 2022 (si veda “Plastic tax e sugar tax a ingresso «scaglionato»” del 4 marzo).
Per bevande edulcorate si intendono le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’Ue, aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a: 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti; 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.
Sono obbligati al pagamento: il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento; l’acquirente, nel caso prodotti provenienti da Paesi Ue; l’importatore, per le bevande edulcorate importate da Paesi non Ue.
L’imposta è fissata nella misura di: 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Tra gli aspetti definiti dal DM figurano:
- le modalità di registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate, nonché dell’acquirente;
- gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- le regole di accertamento e liquidazione dell’imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
- i casi di non applicazione e di esenzione;
- le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941