La conciliazione sulla cartella cancella aggi e interessi di mora
Se in disaccordo, Agenzia delle Entrate-Riscossione deve appellare la sentenza
In tema di conciliazione giudiziale, gli artt. 48 e ss. del DLgs. 546/92 non contengono particolari disposizioni per l’eventualità in cui la controparte non sia unicamente l’ente impositore, ma anche l’Agente della riscossione.
Il caso classico riguarda la conciliazione sulla cartella di pagamento, ma il discorso vale anche nei ricorsi contro le misure cautelari e/o le intimazioni ad adempiere, sebbene questi atti si prestino meno ad accordi conciliativi.
Se gli importi non vengono pagati nei sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, essi sono maggiorati degli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73) nonché degli aggi di riscossione spettanti nella misura del 6% delle somme riscosse (art. 17 del DLgs. 112/99).
Lo stesso si deve dire per gli accertamenti ...
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