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Il fallimento non obbliga automaticamente alla rettifica della detrazione IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 giugno 2021

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Quando l’avvio di una procedura fallimentare è inidoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica del soggetto passivo, non è possibile obbligare quest’ultimo a rettificare la detrazione dell’IVA assolta per gli acquisti operati prima della dichiarazione di fallimento. Si tratta, in sintesi, del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa sulla causa C-182/20, in merito all’interpretazione degli artt. da 184 a 186 della direttiva 2006/112/Ce.

Il caso esaminato dai giudici Ue riguarda una società fallita, alla quale era stato chiesto di pagare l’importo derivante dalla rettifica della detrazione dell’IVA relativa ad acquisti anteriori all’avvio della procedura fallimentare. Per l’autorità tributaria rumena, infatti, la società aveva cessato di esercitare un’attività economica al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto le operazioni di liquidazione dell’attivo effettuate nell’ambito di tale procedura non avrebbero, di per sé, una finalità economica.

Per la Corte Ue, tuttavia, il semplice fatto che l’avvio di una procedura fallimentare modifichi le finalità delle operazioni del soggetto passivo non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito dell’impresa. D’altra parte, finché l’impresa prosegue le proprie attività durante la procedura fallimentare, la stessa è in concorrenza con altri soggetti passivi che forniscono prestazioni analoghe alle sue; pertanto, le prestazioni devono, in linea di principio, essere trattate in maniera identica ai fini dell’IVA.

Nel caso di specie, per i giudici Ue non si può supporre che l’avvio della procedura fallimentare abbia interrotto la relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’impiego dei beni o dei servizi per operazioni soggette a imposta a valle. Peraltro, la possibilità del soggetto passivo di chiedere il rimborso degli importi pagati, per aver effettivamente continuato l’attività economica durante la procedura fallimentare, non compenserebbe il limite al diritto alla detrazione derivante dal predetto obbligo di rettifica previsto dal diritto rumeno.

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