Nota di variazione «anticipata» solo per le procedure avviate dal 26 maggio 2021
Assonime critica l’impostazione richiedendo l’applicabilità anche alle procedure pregresse
Con l’art. 18 del DL 73/2021 (in corso di conversione in legge), è stata rinnovata la disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.
Assonime, con la circolare n. 17 di ieri, ha commentato la novità legislativa, applicabile alle procedure “avviate” dal 26 maggio 2021 (data di entra in vigore del DL 73/2021), auspicando che possa essere estesa, in sede di conversione, anche a quelle iniziate anteriormente alla suddetta data e non ancora concluse.
Assonime mette in luce come la decorrenza prevista dal legislatore impedisca il recupero dell’IVA “per le situazioni di crisi innescate dell’emergenza sanitaria, e cioè
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