Ultrattività del potere del Tribunale di liquidare il compenso del commissario giudiziale
È necessario il completamento di tutte le attività del commissario
In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165 comma 2 del RD 267/42 all’art. 39 del RD 267/42 – ove al comma 3 è previsto che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura – comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, del concordato, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, sebbene formalmente decaduto, conservi il potere di liquidare il compenso del commissario giudiziale, una volta che le attività di tale organo si siano concluse.
Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15789 depositata nella giornata di ieri.
Nel caso di specie, dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo del debitore, il Tribunale negava la liquidazione del compenso del commissario giudiziale
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