Aliquota IVA agevolata per gli interventi di bonifica e risanamento
Gli interventi pubblici di bonifica e risanamento ambientale/sanitario, nonché quelli di caratterizzazione e le attività in ogni caso prodromiche (es. servizi integrati di progettazione, esecuzione delle indagini integrative, direzione dei lavori, ecc.), purché inseriti in un progetto regolarmente approvato dall’autorità competente, possono considerarsi “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266 del DLgs. 152/2006 e, pertanto, beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista al n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Così, nella risposta a interpello n. 399 pubblicata ieri, 10 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già chiarito con la ris. 12 settembre 2007 n. 247, rilevando che le “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” rientrano tra le “attrezzature sanitarie” (art. 266 comma 1 del DLgs. 152/2006) riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria (art. 4 comma 2 lett. g) della L. 847/64) e che il relativo assoggettamento ad aliquota agevolata “ha la finalità di costituire un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato”.
Nella fattispecie esaminata, la realizzazione delle suddette opere per la messa in sicurezza di determinate aree inquinate da parte della Regione, con il supporto tecnico-giuridico-amministrativo di una società esterna, è stata ritenuta, in verità, soggetta ad aliquota nella misura del 10% poiché stabilita all’interno di uno “Piano Regionale di Bonifica” regolarmente approvato e di un “Documento Preliminare dell’Avvio della Progettazione”, dal quale, in merito alle attività prodromiche, è risultato altresì l’intento della stazione appaltante (la Regione) di provvedere al relativo affidamento.
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