ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

IVA al 5% per le prestazioni rese dalla cooperativa sociale nell’ambito di una RSA

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 giugno 2021

x
STAMPA

La gestione globale, da parte di cooperative sociali, di RSA (strutture residenziali sanitarie assistenziali), nelle quali trovano ospitalità soggetti anziani degni di protezione, cura ed assistenza, è soggetta ad aliquota IVA del 5%, in conformità con quanto disposto dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 400, pubblicata nella giornata di ieri.

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che in linea generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72, “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” sono esenti da IVA.
Tale elencazione, anche in virtù della locuzione “e simili”, non deve intendersi tassativa, potendo quindi comprendere anche strutture, come le RSA, che offrono servizi aventi le stesse caratteristiche di quelli annoverati dal citato art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72.

A tal proposito, nel documento di prassi viene sottolineato che la Cassazione, con la sentenza n. 11353/2001, ha ritenuto qualificabile come prestazione propria di una casa di riposo “l’alloggio fornito a persone anziane”. La somministrazione del vitto, dei medicinali o le altre prestazioni curative costituiscono, invece, prestazioni “meramente accessorie” rispetto a quella, ritenuta “essenziale”, dell’alloggio.

Ciò premesso, la L. 208/2015 ha introdotto la parte II-bis n. 1 nella Tabella A allegata al DPR 633/72, la quale prevede, tra l’altro, che le prestazioni in esame, comprese nell’elenco di cui all’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72, siano soggette ad aliquota IVA pari al 5%, se rese “da cooperative sociali e loro consorzi” in favore dei soggetti elencati nel n. 27-ter del medesimo articolo (tra cui sono compresi gli anziani e inabili adulti). Le predette prestazioni possono essere effettuate direttamente o anche indirettamente tramite convenzioni e/o contratti (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 74/2018).

TORNA SU