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Definite le modalità di utilizzo del credito di imposta per gli incentivi alla mobilità sostenibile

/ REDAZIONE

Martedì, 29 giugno 2021

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Con il provv. pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo del credito di imposta per gli incentivi alla mobilità sostenibile.

L’Amministrazione finanziaria spiega che l’art. 1 comma 1057 della L. 145/2018 riconosce un contributo a chi acquista e immatricola in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni indicate. In base al comma 1060, il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Per favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all’emergenza da COVID-19, l’art. 5, comma 15-bis del DL 41/2021 convertito ha poi sostituito il comma 1061 dell’art. 1 della L. 145/2018, stabilendo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ex art. 34 della L. 388/2000 e art. 1, comma 53 della L. 244/2007.

Il provv. di ieri dà attuazione a questa disposizione, stabilendo che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF,
contributi INPS, premi INAIL), senza le restrizioni previste nella previgente versione del citato comma 1061 e senza l’applicazione dei citati limiti.
Viene poi stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, viene precisato che:
- per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’Economia e delle finanze;
- sono confermati le istruzioni impartite con la ris. n. 82/2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904” (si veda “Pronti i codici per compensare i crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni” del 24 settembre 2019).

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