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Inapplicabile al bonus investimenti il divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 luglio 2021

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Con la risposta a interpello n. 451 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che al credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 non si applica il divieto di compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
A ben vedere, tale inapplicabilità è espressamente prevista dall’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020.

Più in generale, il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010 si riferisce esclusivamente ai crediti “relativi ad imposte erariali”, mentre “sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24”.

Il suddetto divieto di compensazione è stato quindi ritenuto non applicabile con riferimento alle seguenti misure:
- credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (circ. n. 5/2016);
- “School bonus” di cui all’art. 1 commi 145-150 della L. 107/2015 (circ. n. 20/2016);
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015 (circ. n. 34/2016);
- “Art bonus” ex art. 1 del DL 83/2014 (circ. n. 24/2014).

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