Salvaguardia dei frontalieri Italia-Francia differita al 30 settembre 2021
Con un comunicato di ieri, 1° luglio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato atto della sottoscrizione della quarta proroga dell’accordo siglato a Parigi il 16 luglio 2020 e a Roma il 23 luglio 2020 tra Italia e Francia a tutela dei lavoratori frontalieri.
L’accordo consente alle persone interessate di mantenere lo status di frontalieri anche in assenza del requisito dello spostamento quotidiano nell’altro Stato per ragioni di lavoro a causa delle restrizioni eccezionali ai movimenti, a condizione che il lavoro venga comunque svolto dal proprio domicilio per conto di un datore di lavoro residente nell’altro Stato.
A queste condizioni, operano i principi sanciti dall’art. 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia, secondo cui i redditi dei lavoratori frontalieri sono tassati nel solo Stato di residenza del percipiente.
L’accordo originario, valido dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, era poi stato esteso sino a tutto il 31 dicembre 2020 con l’accordo firmato a Roma il 14 settembre 2020 (primo accordo di proroga) e sino a tutto il 31 marzo 2021 con l’accordo firmato a Parigi il 2 dicembre 2020 e a Roma il 16 dicembre 2020 (secondo accordo di proroga), nonché fino al 30 giugno 2021 con l’accordo firmato a Parigi l’11 marzo 2021 e a Roma in pari data (terzo accordo di proroga).
In virtù del perdurare della difficile situazione sanitaria sia in Italia che in Francia, la quale continua a causare restrizioni molto consistenti agli spostamenti e a determinare un ricorso altrettanto consistente del lavoro a domicilio, l’accordo viene ora ulteriormente prorogato al 30 settembre 2021, mediante un accordo firmato a Roma il 15 giugno 2021 e a Parigi in pari data.
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